ATTUALITA'CRONACA

Unione Camere Penali: astensione dei penalisti il 27 e 28 giugno 2022

L’UCPI denuncia la violazione del principio di immutabilità del giudice. Necessario un immediato intervento legislativo a salvaguardia dei principi del giusto processo.

L’Unione delle Camere Penali Italiane, tramite la delibera del 14 giugno 2022, ha denunziato la compromissione del diritto dell’imputato a essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova in dibattimento, indicendo l’astensione degli avvocati penalisti nei giorni 27 e 28 giugno 2022 per chiedere un immediato intervento legislativo a salvaguardia dell’attuazione dei principi del giusto processo.

La delibera del 14 giugno 2022

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, tramite una delibera, ha denunziato la compromissione del diritto dell’imputato a essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento, definendolo quale accadimento processuale che si verifica quotidianamente nelle aule di udienza, effetto di regressive interpretazioni della disciplina processuale che consentono di omettere la rinnovazione della prova in ipotesi di mutamento del giudice.

L’indizione dello sciopero

Tramite la stessa delibera si è indetta l’astensione degli avvocati penalisti nei giorni 27 e 28 giugno 2022 per chiedere un intervento legislativo a salvaguardia dell’attuazione dei principi del giusto processo, nonché una manifestazione nazionale in Roma per il 28 giugno.

La delega Cartabia

Con la legge delega n. 134/2021 il Parlamento ha fissato i canoni ai quali il Legislatore delegato dovrà attenersi per modificare, peraltro, la disciplina della riassunzione della prova dichiarativa al dibattimento in ipotesi di mutamento del giudice. Il punto della delega, in quanto tale già vigente nell’ordinamento, accoglie il principio secondo cui il giudice che procede può valutare di non rinnovare la prova nella ipotesi in cui le dichiarazioni rese in dibattimento siano state videoregistrate e sia dunque possibile procedere alla loro visione e ascolto, al fine di percepirne il contesto e gli elementi che compongono la comunicazione non verbale.

La sentenza Consulta n. 132/2019

La “delega Cartabia” ha recepito le indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 132/2019), la quale aveva dichiarato inammissibile l’incidente di costituzionalità posto dal remittente quanto alla regola dell’immutabilità del giudice ex art. 525, c. II, c.p.p. ma al contempo, tramite obiter dictum, ha prospettato al Legislatore la possibilità di una limitazione dell’operatività dei principi di immediatezza e oralità a fronte di particolari condizioni, quando vi sia quantomeno la possibilità per il nuovo giudice di esaminare la videoregistrazione della testimonianza.

La videoregistrazione

L’Avvocatura penale ha ribadito che l’attuale congegno ex art. 525, c. 2, c.p.p. rappresenta la realizzazione dei principi del giusto processo, i quali non possono trovare limitazioni nell’attuazione se non a fronte di condizioni eccezionali previste dalla legge. Tale disciplina tende a garantire, oltre a oralità e immediatezza, l’attuazione del contraddittorio dinanzi al giudice della decisione. La videoregistrazione è destinata a cristallizzare dinamiche processuali, risposte e comunicazione non verbale provocate dall’attività delle parti e dagli interventi residuali del giudice, che non potranno

mai essere le stesse di quelle che si realizzerebbero dinanzi al nuovo collegio o al nuovo giudice monocratico decidente. Secondo la delibera occorre preservare le caratteristiche del rito accusatorio, quindi riservare a situazioni eccezionali l’omessa rinnovazione della prova a fronte del mutamento del giudice.

La regola della sentenza Bajrami

Viene altresì denunziato che nelle aule di giustizia si verifica il fenomeno determinato dalla regola stabilita dalla Corte di Cassazione con la sentenza Bajrami (Sez. Un. 41736/2019), e cioè è possibile, per il nuovo giudice, non procedere alla rinnovazione dell’acquisizione della prova, limitando tali ipotesi al solo caso che la parte abbia indicato il teste nella sua lista o intenda indicarlo in una nuova lista testi, a condizione che siano diverse le circostanze rispetto a quelle oggetto della prima testimonianza. Per la Giunta risulta vanificato il diritto a essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova. E’ già stata richiesta la previsione di una disciplina transitoria che releghi la necessità della videoregistrazione quale precondizione per la rinuncia alla rinnovazione della prova ai casi futuri mentre, nell’attesa che gli Uffici si dotino degli adeguati strumenti tecnici, sarebbe sufficiente la sola trascrizione della registrazione dell’udienza. I penalisti italiani richiedono che siano previste misure che assicurino certezza che il giudice della decisione abbia la concreta visione delle videoregistrazioni, e che i provvedimenti attuativi debbano prevedere l’obbligo, a pena di nullità, della visione pubblica, in una udienza dedicata, delle videoregistrazioni.