La guida a tutti i rimborsi
Dagli asili ai viaggi, dalle palestre agli abbonamenti, dal calcio alle pay tv sono molte le spese per cui si può chiedere un indennizzo. Un vademecum dell’Unione consumatori spiega cosa fare anche su mutui, prestiti e affitti.
Gli abbonamenti e tutte le vacanze, tutte le manifestazioni sportive e la paytv, ogni tipo di evento, e poi la frequentazione di palestre, corsi, scuole, università, i biglietti per spettacoli, musei e luoghi di cultura, e ancora le rette per asili, nidi e mense scolastiche, le rate del mutuo e gli affitti, le spese per i matrimoni e le altre cerimonie: è lungo l’elenco delle voci e delle attività di cui si può chiedere il rimborso o sospendere i pagamenti. L’Unione nazionale dei consumatori (www.consumatori.it) ha compilato un ricco vademecum per i consumatori, specificando di volta in volta i diritti degli utenti ed i nuovi riferimenti normativi su cui fare leva, con l’elenco delle spese rimborsabili dopo il varo degli ultimi decreti che hanno esteso a tutta Italia i provvedimenti che prima valevano solo per le zone rosse. Norme che, come è noto, vietano per legge gli spostamenti (salvo che per 4 motivi da dimostrare tramite autocertificazione: comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) e dispongono la sospensione di molte attività con l’esclusione dei servizi considerati essenziali.
Su alcune di queste situazioni, precisa l’Unc, le regole per i rimborsi sono stabilite dagli stessi decreti pubblicati in questi giorni dal Governo, mentre per altre fattispecie si deve far riferimento alle regole generali contenute nel Codice civile e nel Codice del consumo.Coronavirus, quando finirà la quarantena? Le opinioni di un matematico e di un virologo a confronto
In generale, non potendo i consumatori usufruire di un determinato servizio, ricorre la fattispecie dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista dall’art. 1463 del Codice civile («Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito»). Insomma, chi paga per avere un servizio che poi, non per colpa sua, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato (neppure il fornitore, ovviamente, è responsabile, ma altrimenti si gioverebbe di un arricchimento ingiustificato). Attenzione, però, perché nell’attuale situazione di emergenza, al rimborso non si aggiunge il diritto del consumatore a ricevere risarcimenti del danno, proprio per il fatto che la mancata prestazione non dipende da una colpa di chi doveva eseguirla: insomma, sì alla restituzione di quanto versato dal consumatore; no al risarcimento di ulteriori danni, specifica l’Unione consumatori.
Ecco in dettaglio i rimborsi previsti per le diverse tipologie di servizio ed i nuovi diritti definiti dalle norme appena emanate.